Statuto dell’Associazione Sacrum et Profanum
Art. 1 - E' costituita l'Associazione Culturale senza scopo di lucro la denominazione Sacrum et Profanum
Art. 2 - L'associazione si propone:
- di promuovere e sviluppare l'attivita' del coro formato dai soci di tale associazione;
- di organizzare ed eseguire concerti vocali e strumentali, ove richiesto;
- di effettuare servizio liturgico, ove richiesto.
L' associazione potrà, altresì, svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie in quanto ad esso integrative, nei limiti consentiti dalla legge.
Art. 3 - L'associazione ha sede legale ed operativa in Roma, via Andrea Doria n. 64, 00192
Art. 4 - Il patrimonio dell'associazione è costituito da:
a) quote associative
b) Contributi da Enti e/o privati
Tale patrimonio sarà utilizzato per coprire spese quali:
a) rimborsi spese
b) Affitto di sala prove
c) Acquisto divise
d) Spese di cancelleria (programmi, fotocopie, cartelline,ecc)
In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione non avente scopo di lucro.
Art. 5 - I Soci si distinguono in:
- Soci Fondatori: persone fisiche od Enti che hanno costituito l'Associazione
- Soci Ordinari: persone fisiche od Enti che si impegnano a corrispondere la quota mensile stabilita dal Consiglio Direttivo.
- Soci Onorari: persone fisiche, Enti, o istituzioni che abbiano sostenuto in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale, ovvero economico, l'Associazione nel raggiungimento delle finalita' istituzionali; i soci onorari sono esonerati dal pagamento delle quote.
- Soci Junior: persone minori di eta' ammesse nell'associazione con parita' di diritti e doveri rispetto ai soci ordinari, il cui diritto di voto sarà esercitato da uno dei genitori esercenti la petria potestà.
Divengono soci Ordinari e Junior tutti coloro che, volendo svolgere attività musicale di cui sopra, presentino domanda di ammissione e versino la relativa quota.
Possono far parte del coro, tutti coloro i quali, a giudizio insindacabile del maestro del coro, rispondano ai sequenti requisiti:
- Intonazione
- orecchio musicale
- senso del ritmo
Ai soci quindi vengono richiesti: serieta', impegno, puntualita', frequentazione assidua delle prove. Il coro si riunisce una volta alla settimana, per una prova della durata di due ore. Qualora il maestro del coro lo ritenga necessario, potra' decidere di aumentare il numero delle prove da una a due settimanali;
La mancata partecipazione al numero minimo di prove stabilite (metà più una), comportera' l'esclusione dal concerto o servizio liturgico, a meno che non venga dimostrata un'adeguata conoscenza dello spartito.
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti; in caso di mancanze disciplinari, o di ordine morale, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire e applicare le seguenti sanzioni, stabilite con criterio di proporzionalità rispetto alla gravità del comportamento che intende punire: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.
Art. 6 - L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno; successivamente si provvedera' alla compilazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo per il successivo anno.
Art. 7 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri, di cui quattro eletti dall'Assemblea dei soci, piu' il maestro del coro, e dura in carica, tre anni.
Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice- Presidente, il Rappresentante del coro e il Tesoriere.
Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario oppure ne faccia richiesta anche uno solo dei membri.
Il Consiglio è investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Art. 8- L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalita' degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformita' alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati ancorchè non intervenuti o dissenzienti.
I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio, almeno una volta l'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza o ne sia fatta richiesta da almeno la metà degli associati..
L'assemblea puo' essere convocata anche fuori della sede sociale, purche' in Italia.
L'assemblea delibera sul bilancio, sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione, sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo ed eventuali altri organi dell'associazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.
Hanno diritto ad intervenire all'assemblea e di votare tutti gli associati in regola nel pagamento della quota associativa.
Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati.
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio ovvero dal Vice-Presidente o in caso di sua assenza od impedimento, da un associato nominato dall''ssemblea.
Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 c. c..
Art. 9- Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea con la presenza di almeno l'80 % degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno o piu' liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio ad altra associazione o Ente operante in analogo settore.
Art. 10- Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di associazione e del presente statuto, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Roma.
Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedure e con giudizio inappellabile entro novanta giorni
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